La legge n.191 di conversione del DL n.145/2023 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.293/2023) e collegata alla Legge di Bilancio 2024 prevede l’obbligo di esposizione del codice CIN/CIR per:
- locazioni turistiche
- locazioni brevi
- attività turistico ricettive
Il codice CIN/CIR dovrà essere esposto:
- all’esterno dello stabile, rispettando eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici
- su ogni annuncio/comunicazione pubblicati on line o offline
Che cosa sono i codici CIN e CIR?
Il CIN è il codice identificativo nazionale mentre il CIR è il codice identificativo regionale.
Mentre il CIR viene assegnato dalla Regione di pertinenza, il CIN verrà assegnato, tramite procedura automatizzata dal Ministero del Turismo, a tutte le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche e per locazioni brevi, oltre che per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extraalberghiere.
Come richiedere il codice CIN?
Il titolare della struttura turistico ricettiva o locatore deve presentare un’istanza per via telematica con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura.
Quali sono le sanzioni per chi non lo possiede o non lo espone?
Le sanzioni pecuniarie vanno da € 800 a € 8000, in base alla grandezza della struttura o dell’immobile.
In particolare:
- la mancata esposizione del CIN all’esterno dell’immobile è punita con sanzioni da € 500 a € 5000, in base alla grandezza della struttura o dell’immobile
- stessa sanzione in caso di annunci/comunicazioni irregolari online e offline
Per approfondire, vai sul sito del Ministero del Turismo