Bonus vacanze

Nel Decreto rilancio a seguito del coronavirus tra le misure destinate al Turismo vi è il “Bonus vacanze” (art. 176). Si tratta di un credito utilizzabile per il pagamento di servizi offerti sul territorio italiano da imprese ricettive compresi Bed&Breakfast ed agriturismi.

Destinatari del bonus:

Il bonus è concesso a favore dei nuclei familiari con ISEE ordinario o corrente in corso di validità non superiore a 40.000 euro.
La misura massima del bonus vacanze è di:
• 150 euro per nuclei di 1 persona
• 300 euro per nuclei di 2 persone
• 500 euro per nuclei di 3 o più persone.

La struttura ricettiva per accettare il bonus vacanze deve effettuare uno sconto che recupererà sotto forma di credito di imposta. Nello specifico:

Al momento del pagamento del servizio, l’esercente verifica la validità del bonus tramite accesso all’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, inserendo il codice univoco o il QR code fornito dal fruitore, il codice fiscale del fruitore e l’importo del corrispettivo. Il sistema conferma la validità del bonus e l’importo fruibile come sconto dal nucleo familiare e l’operatore conferma a sistema lo sconto praticato.

Recupero dello sconto:

Gli sconti vengono recuperati sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione su modello F24 dal giorno successivo all’applicazione dello sconto. L’esercente può cedere il credito d’imposta (in tutto o in parte) a terzi, anche diversi dai propri fornitori, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. La cessione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante apposita procedura web nell’area riservata.


Per maggiori informazioni consultare la guida dell’Agenzia delle Entrate:

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